23 NOVEMBRE 2015

La scheda con domande e risposte della Uil Scuola

NOMINE IN RUOLO FASE C | AUMENTANO CONFUSIONE E DIFFICOLTÀ PER I DOCENTI INTERESSATI.

 La UIL Scuola, già nell’incontro con il Miur del 18 novembre 2015,  ha rivendicato con proposte concrete, azioni di tutela del personale immesso nei ruoli con le varie fasi, previste dalla legge n. 107/2015 , a partire dal garantire libertà nelle scelte individuali dei docenti interessati ed in particolare modo di quelli che , ancorché in servizio su posti a tempo determinato (supplenze), possono optare per restare in servizio sulla supplenza, ovvero assumere servizio sul posto che gli sarà assegnato dall’ APT di competenza.

Con questa scheda di lettura, intendiamo contribuire a fare chiarezza sulla base della normativa vigente ivi compresa la legge n. 107/2015 e riassumere le varie azioni e procedure per l’assegnazione delle sedi ai neo docenti immessi in ruolo, con la raccomandazione, di prendere visione delle circolari dei rispettivi USR.

  1. coloro che hanno in corso una supplenza annuale, 30 giugno o 31 agosto, possono raggiungere la sede del ruolo al termine della stessa, rispettivamente il 1 luglio e il 1 settembre.
  2. chi vuole raggiungere subito la nuova sede di nomina, pur avendo in corso una supplenza annuale (docenti, Ata, educatori, IRC, docenti in servizio all’estero), sia ad orario completo che su “spezzone”, può farlo.
  3. coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato con il MIUR, assumano servizio nella nuova sede senza soluzione di continuità.
  4. coloro, invece, che hanno un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ovvero privata, devono risolvere tale rapporto, per assumere servizio, ovvero chiedere all’USR il differimento dell’assunzione.
  5. tutti i docenti assunti con le procedure della 107/2015, hanno la decorrenza giuridica della nomina dal 1°settembre 2015 ed economica dal momento in cui assumono servizio, nella sede assegnata.
  6. coloro che optano per restare in servizio sulla supplenza, eccetto che per la retribuzione, hanno gli stessi diritti e doveri dei docenti già di ruolo, così come disciplinati dal CCNL.

Le incertezze e i problemi che stanno avendo tante persone, nascono in primo luogo dal fatto che il Miur, non ha ritenuto opportuno emanare una specifica nota attuativa con  disposizioni chiare e univoche su tutto il territorio nazionale. Assistiamo quindi al prodursi di circolari da parte degli Uffici Scolastici Regionali, con disposizioni tra loro opposte, come se le incertezze proprie della legge non bastassero.
In alcuni casi c’è chi dice che occorre assumere servizio entro il 1 dicembre, in altri si dice che è vietato e si deve assumere servizio il 1° dicembre.

Consigliamo per questo ai docenti interessati di seguire le circolari dei rispettivi USR che sono vincolanti per tutto il territorio regionale e rivolgersi alle nostre sedi territoriali  nel caso in cui fossero presenti vistose differenze rispetto ai contenuti dalla presente scheda di lettura che delinea i principi fondamentali previsti dalla legge 107.

 

Domande e risposte

  • Per il personale destinatario di nomina in ruolo nella fase C è possibile differire la presa di servizio?
    Sì. Il personale in servizio con supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto può differire la presa di servizio e raggiungere la nuova sede al termine della supplenza;
  • Per il personale destinatario di nomina in ruolo nella fase C che non lavora o ha un rapporto di lavoro pubblico o privato, può differire la presa di servizio?
    Si, con le modalità contenute nella FAQ ministeriale N. 25 che prevede la presentazione di una specifica istanza indirizzata all’USR che si riserva di valutare l’accoglibilità della richiesta;
  • Se il docente ha in essere una supplenza annuale su “spezzone” o su posto intero, 30 giugno o 31 agosto, può lasciare la supplenza e assumere servizio di ruolo sul posto su cui è stato individuato?
    Sì. Può scegliere di andare sul posto di ruolo su cui è stato individuato, e assumere servizio entro il 1° dicembre 2015;
  • Il personale in servizio presso le scuole paritarie può differire l’assunzione al 1° settembre 2016?
    Sì, con le modalità contenute nella FAQ ministeriale N. 25 che prevede la presentazione di una specifica istanza indirizzata all’USR che si riserva di valutare l’accoglibilità della richiesta;
  • Il personale in ruolo su posto Ata può differire l’assunzione al 1° settembre 2016?
    Sì, previa motivata istanza resa all’USR.
  • Coloro  che non hanno rapporti di lavoro subordinato in essere come i liberi professionisti?
    Possono scegliere di prendere servizio entro il 1° dicembre 2015 oppure, sempre con istanza motivata, il 1° settembre 2016;
  • Al momento della scelta della sede è possibile trasformare il rapporto di lavoro in part-time?
    Sì. Al 50% dell’orario cattedra, previo calcolo della compatibilità col 25%  destinato alla singola classe di concorso sul livello provinciale.
  • Ai fini della scelta della sede si applica la Legge 104/92?
    Sì. La scelta della sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni, nell’ordine,  dell’art. 21, dell’art. 33 comma 6 e dell’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, come previsto dal CCNI sulla mobilità del personale di ruolo.
  • Il personale docente che non ha titolo per optare o che non opta per il differimento dell’assunzione al 2016 quando dovrà prendere servizio?
    Dovrà prendere servizio entro il 1° dicembre 2015.
  • Il personale docente con nomina giuridica a tempo indeterminato che opta per il mantenimento in essere della supplenza annuale come viene trattato?
    Detto personale, considerato che a norma di legge è già giuridicamente nei ruoli dal 1° settembre 2015, ad eccezione che per gli effetti economici che decorrono dal giorno di assunzione in servizio, è assoggettato ai diritti e doveri del personale di ruolo previsti dal CCNL.
  • Potrà partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico?
    Sì, nei termini previsti dal novo contratto sulla mobilità.