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INTERPELLO N

. 3/2011Roma, 2 febbraio 2011

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Alla Università degli Studi di Bergamo

Via Moroni 255

24127 Bergamo

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0001396

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – formazione in assetto lavorativo nell’ambito di attività

di produzione e vendita di beni e servizi – enti di istruzione e formazione professionale regionali.

L’Università di Bergamo ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa

Direzione in ordine alla possibilità di far svolgere agli studenti “

lavorativo

enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei

servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del

soggetto erogatore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di

Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’attività formativa in questione, in applicazione del diritto/dovere di istruzione e formazione,

vuol consentire un più stretto rapporto fra educazione scolastica e mondo del lavoro, creando

percorsi alternativi che riducano le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Va poi ricordato che all’interno dell’ordinamento giuridico è già prevista la facoltà di svolgere

attività formativa nell’ambito del processo di produzione delle

istituzioni scolastiche mediante gestioni economiche separate in coerenza con il

Formativa

Detta “

possono concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto terzi ed essere quindi rivolte

alla vendita.

Sul punto, infatti, l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 – recante “

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

una formazione in assetto” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gliAziende Speciali costituite dallePiano dell’Offerta(POF).formazione in assetto lavorativo”, pianificate nelle attività didattiche o programmate,Istruzioni” – stabilisce che leistituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di2

svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di

attività didattiche o di attività programmate

Peraltro, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del predetto D.I., l’attività didattica può riferirsi a

tutte le attività produttive dell’

predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed

incremento delle attrezzature didattiche

Ciò premesso, sebbene proprio nella Regione Lombardia l’attuale sistema di Istruzione e

Formazione Professionale (IFP) preveda la possibilità di erogazione di servizi di istruzione e

formazione professionale da parte di soggetti accreditati presso l’istituzione regionale in possesso di

specifici requisiti (v. D.D.U.O. n. 2298/2008 e D.D.U.O. n. 5808/2010 che richiede, fra l’altro, la

natura

Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “

all’interno di iniziative produttive delle “

strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale. In tal senso appare pertanto

conforme al complessivo quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per

l’apprendimento “

realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali

regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura

giuridica del soggetto erogatore.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

”.Azienda, fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla”.non profit del soggetto erogatore), è possibile ritenere che quanto esplicitato dal citatoformazione in assetto lavorativoistituzioni scolastiche” partecipando alle attività rivolte e/oin situazione reale” – come detto efficacemente diretta a superare le distanze tra