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INTERPELLO N
. 3/2011Roma, 2 febbraio 2011
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Alla Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni 255
24127 Bergamo
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0001396
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – formazione in assetto lavorativo nell’ambito di attività
di produzione e vendita di beni e servizi – enti di istruzione e formazione professionale regionali.
L’Università di Bergamo ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione in ordine alla possibilità di far svolgere agli studenti “
lavorativo
enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei
servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto erogatore.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’attività formativa in questione, in applicazione del diritto/dovere di istruzione e formazione,
vuol consentire un più stretto rapporto fra educazione scolastica e mondo del lavoro, creando
percorsi alternativi che riducano le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.
Va poi ricordato che all’interno dell’ordinamento giuridico è già prevista la facoltà di svolgere
attività formativa nell’ambito del processo di produzione delle
istituzioni scolastiche mediante gestioni economiche separate in coerenza con il
Formativa
Detta “
possono concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto terzi ed essere quindi rivolte
alla vendita.
Sul punto, infatti, l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 – recante “
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
“
una formazione in assetto” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gliAziende Speciali costituite dallePiano dell’Offerta(POF).formazione in assetto lavorativo”, pianificate nelle attività didattiche o programmate,Istruzioni” – stabilisce che leistituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di2
svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di
attività didattiche o di attività programmate
Peraltro, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del predetto D.I., l’attività didattica può riferirsi a
tutte le attività produttive dell’
predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed
incremento delle attrezzature didattiche
Ciò premesso, sebbene proprio nella Regione Lombardia l’attuale sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (IFP) preveda la possibilità di erogazione di servizi di istruzione e
formazione professionale da parte di soggetti accreditati presso l’istituzione regionale in possesso di
specifici requisiti (v. D.D.U.O. n. 2298/2008 e D.D.U.O. n. 5808/2010 che richiede, fra l’altro, la
natura
Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “
all’interno di iniziative produttive delle “
strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale. In tal senso appare pertanto
conforme al complessivo quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per
l’apprendimento “
realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali
regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto erogatore.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
”.Azienda, fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla”.non profit del soggetto erogatore), è possibile ritenere che quanto esplicitato dal citatoformazione in assetto lavorativo”istituzioni scolastiche” partecipando alle attività rivolte e/oin situazione reale” – come detto efficacemente diretta a superare le distanze tra