è stata emanata in data odierna la nota ministeriale n. 343 (allegata) che riassume le nuove disposizioni per la scuola alla luce del nuovo DPCM.

In sintesi, a partire dal 6 marzo:

– Zone rosse: è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

– Zone arancioni e gialle: è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

È invece prevista la sospensione dell’attività scolastica nei seguenti casi:

– nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2;

– nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

– nel caso in cui vi sia una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Resta obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020.

Secondo la nota, restano altresì attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”