Prot. n. AOODGPER.6012                                      Roma, 19 luglio 2011

Oggetto: D.D.G. 13.7.2011 – Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – Titoli di accesso – Chiarimenti.

In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.

Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L’atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l’insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all’equiparazione degli stessi alle suddette lauree.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il titolo da considerare valido ai fini dell’accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.

Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell’intesa Italia – Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

L’art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla “Teologia” esclusivamente la disciplina “Sacra Scrittura”.

Pertanto, ”i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.” (art.2).

E’ evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un’università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.

Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea,  fatta a Lisbona  l’11 aprile 1997, e norme  di adeguamento dell’ordinamento interno) che  demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria  (art.2) nonché delle amministrazioni statali (art.5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale.

In merito, invece, alla validità del diploma ISEF sono intervenute sentenze del Consiglio di Stato, secondo le quali è priva di fondamento l’equiparazione del diploma ISEF al diploma di laurea. Con la legge n. 136 del 2002, è stata riconosciuta l’equiparazione tra il diploma ISEF e la laurea (triennale)  in Scienze motorie. Le  sentenze n. 3528/2006 e  n. 209/2008 del  Consiglio di Stato  hanno, tuttavia, sostanzialmente svuotato di valore il riconoscimento di cui alla legge 136 del 2002 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e all’esercizio delle attività professionali, ritenendo che la legge n. 136 non abbia avuto effetto ricognitivo dell’equiparazione predetta, e che comunque la laurea (triennale) non sia sufficiente per la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta la «laurea» (ad esempio, a quelli per dirigente scolastico) statuendo che, ai sensi della Legge 18 giugno 2002, n. 136,” tale diploma equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente”.

Si ritiene che, per la partecipazione al concorso di cui trattasi, sia necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un’apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.

Infine, per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Il comma 3-bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.

Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.

Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano Chiappetta