criteri e norme_sulla_contrattazione

Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto n. 150/2009, ai sensi dell’art 2, comma3, della legge 4marzo 2009, n.15,

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio, ha varato il testo di un d. leg.vo integrativo e correttivo del d.leg.vo n. 150/2009.
In particolare l’art. 5 del decreto opera un’interpretazione autentica dell’art 65 nel senso che i contratti integrativi, stipulati dopo l’entrata in vigore del d. leg.vo n. 150/2009, sono soggetti all’immediata applicazione del decreto stesso e solo per i Contratti nazionali (CCNL), è  applicato nella tornata contrattuale successiva.
Per la parte che riguarda la Scuola, restano  impregiudicati alcuni importanti interrogativi che il decreto legislativo non risolve e che l’accordo del 4 febbraio aveva demandato alla sede propria dell’ARAN per  definirne gli aspetti nella fase transitoria.
In particolare, quali sono le materie sottratte alla contrattazione? E chi le definisce? Ed ancora,  quali sono le prerogative dirigenziali che non sono oggetto di contrattazione? Quali le prerogative dirigenziali  della Dirigenza Scolastica? Quali le prerogative degli Organi collegiali della Scuola? Cosa si intende per macro organizzazione? E cosa si intende per micro organizzazione degli Uffici? Come si applicano tutti questi principi alla specificità della Scuola? E si potrebbe continuare.
Sono tutte domande senza risposta che, neanche, il decreto approvato affronta; né si può pensare che l’applicazione del decreto “brunetta” se la decida  ogni singola controparte contrattuale, come è accaduto in occasione della stipula del CCNI sulle utilizzazione, ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Non è in discussine l’obbligo di rispettare i vincoli che pone la legge (d.lgs 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09), si tratta di capire se e chi definisce le materie di contrattazione in assenza del CCNL che è la sede deputata a farlo.
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri si limita ad affermare  che il decreto “Brunetta” è applicabile da subito, e su alcune materie ( prerogative dirigenziali), non si contratta. Ma chi delinea  i contenuti di merito non lo dice .
Solo una sede negoziale come quella dell’ARAN può fare chiarezza e dare risposte agli interrogativi posti prima; né si può pensare che sia affidata all’ azione unilaterale effettuata, sia pure da  un Dicastero anche se autorevole come quello della F.P.. E’ la  sede in cui si possano considerare le specificità del settore Scuola che, è bene ricordarlo, ha prerogative sue proprie riconosciute da norme di rango costituzionale  e caratterizzata dalla presenza di norme tutt’ora vigenti:quella degli Organi collegiali della scuola a cui sono riconosciute specifiche prerogative; della Dirigenza Scolastica definita dall’art. 25 del d.lgs 165/01 che riconosce  prerogative sue proprie  non omologabili  alla Dirigenza della Pubblica Amministrazione; del decreto  sull’autonomia scolastica anch’essa assunta nel titolo V della Costituzione.
Del resto,la contrattazione, nella formulazione attuale dell’art. 6 del CCNL, non è mai intervenuta nelle misure inerenti la gestione delle risorse umane e finanziarie, né sulla direzione e l’organizzazione degli uffici (art. 5 del d.lgs 165/01 come modificato dal 150/09);
La contrattazione che si è occupata e si occupa, anche alla luce del decreto n. 150/2009,  sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna, dei criteri di utilizzazione del personale, dei criteri per definire l’organizzazione dell’orario di lavoro, dei criteri per la ripartizione delle risorse contrattuali e la definizione dei compensi del salario accessorio  demandati dal Ccnl,  non invade le competenze del collegio docenti, né quelle del Consiglio di Istituto, né tantomeno quelle del Dirigente Scolastico; in realtà il contratto di scuola valorizza e tutela proprio le prerogative del   Dirigente Scolastico che è titolare della contrattazione di scuola per la parte pubblica.
Le numerose questioni aperte devono trovare soluzione nell’ambito della sequenza contrattuale, tutt’ora aperta presso l’ARAN che, in attuazione dell’accordo del 4 febbraio con il Governo, deve definire la fase transitoria, anche al fine di prevenire l’inevitabile contenzioso che si svilupperà nelle Scuole a settembre prossimo con le inevitabili ricadute negative sull’efficienza e sullo stesso funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
In questo senso,  i Segretari Generali delle Confederazioni UIL e CISL, hanno scritto al Sottosegretario Gianni Letta, (in allegato la nota) per chiedere conto degli impegni del Governo e dei tempi di attuazione.
Per parte nostra, stiamo sollecitando il ministro dell’Istruzione a rappresentare, anche in sede di negoziato ARAN, la specificità del settore Scuola che richiede norme particolari in grado di supportare il funzionamento delle scuole che sono cosa ben diversa dalle unità amministrative.