{"id":499,"date":"2011-02-19T00:57:30","date_gmt":"2011-02-19T00:57:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.uilscuolacuneo.it\/public\/?p=499"},"modified":"2011-02-18T23:00:49","modified_gmt":"2011-02-18T23:00:49","slug":"cessazione-dirigenti-scolastici-applicazione-art-59-comma-9-legge-n-44997","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uilscuolacuneo.it\/public\/?p=499","title":{"rendered":"Cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge n. 449\/97."},"content":{"rendered":"<div>\n<p>In merito alle modalit\u00e0 di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, come d\u2019intesa con l\u2019Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella <a title=\"vai alla pagina\" href=\"http:\/\/www.istruzione.it\/web\/istruzione\/cm100_10\">circolare n. 100\/2010<\/a>.<br \/>\nLa citata circolare<!--more-->\u00a0dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 12 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell\u2019Inpdap, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso,in caso di recesso, fa s\u00ec che a essi non sia pi\u00f9 applicabile l\u2019art. 59 comma 9 della Legge n. 449\/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell\u2019anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1\u00b0 settembre.<br \/>\nTali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell\u2019anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1 settembre.<br \/>\nE\u2019 di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.<br \/>\nIl regime ordinario, direttamente previsto dal succitato C.C.N.L., \u00e8 quello volto a conseguire la pensione di anzianit\u00e0 e comporta che la cessazione avvenga, presentando l\u2019apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.<br \/>\nIn tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell\u2019anno di cessazione in applicazione dell\u2019art. 59 comma 9 della Legge 449\/97.<br \/>\nQualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virt\u00f9 dell\u2019esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del C.C.N.L. dell\u2019Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato articolo 59.<br \/>\nPer la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l\u2019attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi, all\u2019anzianit\u00e0 effettivamente posseduta al momento della cessazione, poich\u00e9 il recesso non \u00e8 finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.<\/p>\n<p>In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1\u00b0 settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.<\/p>\n<\/div>\n<p><strong>IL DIRETTORE GENERALE <\/strong><br \/>\nF.to Luciano Chiappetta<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In merito alle modalit\u00e0 di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, come d\u2019intesa con l\u2019Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 100\/2010. 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